COMUNICATO UNITARIO
FIRMATO ACCORDO MOBILITA’ NAZIONALE
E’ stato sottoscritto nella tarda serata di ieri il nuovo accordo sulla mobilità volontaria.
Il nuovo testo contiene importanti modifiche rispetto al testo precedente.
E’ sparita la franchigia di 20 giorni di malattia nell’anno, termine oltre il quale non era più possibile presentare la domanda di trasferimento.
Sarà sempre possibile presentare la domanda, ma, in caso di assenze per malattia, con esclusione del ricovero ospedaliero, da 16 a 20 giorni ci sarà una penalizzazione di 0,50 punti per ogni giorno di malattia, dal ventunesimo giorno in avanti la penalizzazione sarà di un punto per ogni giornata di malattia.
Vi sarà una semplificazione delle graduatorie con l’accorpamento di figure professionali laddove risulti possibile e coerente; questo darà maggiori possibilità di trasferimento.
I lavoratori che hanno presentato domanda di trasferimento per una mansione e successivamente sono adibiti a mansioni diverse decadono dalla graduatoria per l’anno in corso.
In caso di trasformazione da part time a full time e viceversa il lavoratore verrà inserito in coda alla graduatoria relativa al nuovo regime di orario.
In caso di affidamento congiunto di figlio minorenne viene previsto un ulteriore punteggio per famiglia monoparentale di 5 punti (punto b 1.5).
Saranno considerate presenze in servizio i giorni di permesso sindacale di RR.SS.UU. e RR.LL.S. .
Nelle provincie con presenza di isole minori nel modello di domanda sarà possibile indicare la eventuale disponibilità del lavoratore ad essere trasferito verso le suddette isole, in tal modo chi non da la disponibilità non sarà chiamato a coprire quel posto e quindi non sarà depennato dalla graduatoria in caso di eventuale rinuncia. Nel caso di assenza totale di disponibilità da parte di tutti coloro che hanno presentato domanda l’Azienda procederà all’interpellanza di cui all’articolo 38 lettera B) punto VII del CCNL vigente.
Il trasferimento fuori graduatoria previsto per i colleghi affetti dalle patologie dell’articolo 41 del CCNL viene allargato anche a coloro che hanno nel nucleo familiare figli o coniuge o convivente “more uxorio” affetti dalle patologie di cui sopra.
Per i dipendenti che siano vittime di reati penali (stalking, ecc) accertati o in corso di accertamento per i quali si determini incompatibilità ambientale l’azienda si impegna ad individuare opportune soluzioni gestionali (distacco ecc).
Per il personale con coniuge nelle forze armate o nella polizia l’Azienda terrà conto delle domande di trasferimento presentate, in coerenza con l’articolo 38 lettera A) punto XIV ultimo capoverso del CCNL.
Si modifica il sistema di accettazione/rinuncia:
la struttura R.U.R. ricevuta l’autorizzazione, procederà a contattare telefonicamente il lavoratore che dovrà formalizzare l’accettazione o la rinuncia a mezzo fax entro e non oltre il giorno lavorativo successivo.
In caso di mancato contatto telefonico RUR invierà un sms di avviso, anche in questo caso il lavoratore dovrà manifestare la propria accettazione entro il giorno lavorativo successivo; in mancanza sarà considerato rinunciatario.
Per controbilanciare i tempi più stretti di accettazione sarà data facoltà al lavoratore di richiedere il differimento del trasferimento fino ad un massimo di 2 mesi, per ragioni documentate.
In caso di rinuncia il dipendente sarà depennato dalla graduatoria dell’anno in corso e non potrà presentare domanda nell’anno successivo.
Vi saranno incontri trimestrali per monitorare lo stato di avanzamento delle graduatorie, nel corso di tali incontri si farà il punto sulle prospettive delle movimentazioni ancora possibili nel corso dell’anno.
Con riferimento poi alla riorganizzazione di servizi postali viene prevista una disciplina transitoria per consentire il riequilibrio occupazionale in ambito regionale/provinciale.
Nell’ambito della divisione SP dal mese di giugno e fino al 30 novembre le parti a livello regionale svolgeranno una verifica congiunta volta ad individuare il quadro di eccedenze/carenze del proprio territorio.
Indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti da presente accordo i lavoratori di servizi postali (addetti alla produzione e portalettere ) in servizio presso realtà eccedentarie potranno presentare domanda di trasferimento volontario presso le sedi carenti per svolgere sia attività di portalettere sia attività di addetto alla produzione.
Il criterio di accoglimento delle domande sarà quello della maggior anzianità ovvero del diverso criterio scelto a livello di contrattazione territoriale tra quelli di cui all’ intesa appena sottoscritta.
Entro ottobre c.a. le parti si incontreranno per valutare l’opportunità di applicare analoga modalità di gestione dei trasferimenti anche a livello nazionale.
Infine c’è l’impegno delle parti ad incontrarsi entro il mese di luglio al fine di rivedere i contenuti dell’intesa del 29 luglio 2004 riferita alla gestione delle riammissioni in servizio di personale disposto dai giudici.
Riteniamo che le modifiche apportate diano risposte soddisfacenti alle varie problematiche che ci erano state poste dal territorio e migliorino complessivamente i contenuti dell’accordo rispetto alla precedente versione.
Verbale di accordo mobilità nazionale 2013/2015
Graduatorie Mobilità- avanzamento 2012/2013