FONDO DI SOLIDARIETA’
Come è noto la cosiddetta legge Fornero (Legge 28.06.2012 n° 92 ) stabiliva l’obbligo di costituzione o di aggiornamento del fondo di solidarietà per le imprese non coperte dalla cassa integrazione.
A seguito di ciò sottoscrivemmo un apposito accordo con l’azienda i cui contenuti dovevano trovare una trasposizione legislativa. Ciò è avvenuto con la pubblicazione in gazzetta del decreto 24 gennaio 2014, che ha reso pertanto operativo il nuovo fondo che sostituisce il precedente.
In allegato vi inviamo il testo del decreto in questione.
Cordiali saluti
decreto_24_gennaio_2014_fondo_di_solidarietà_poste.pdf
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL GRUPPO POSTE ITALIANE
Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 gennaio 2014, n.78642 (pubblicato in G.U. n. 86 del 12/04/2014) è stato approvato il regolamento del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane. Con tale Decreto, il Fondo di Solidarietà di Poste Italiane S.p.A. è stato adeguato alle nuove disposizioni legislative in materia ed è stato contemporaneamente esteso alle Aziende del Gruppo.
Il Fondo ha lo scopo di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità attraverso il finanziamento di programmi formativi di riconversione o di riqualificazione e di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.
Per il finanziamento degli interventi di riconversione o riqualificazione professionale, è previsto un contributo ordinario mensile dello 0,50% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, di cui lo 0,375% a carico dell’Azienda e lo 0,125% a carico dei lavoratori.
Il versamento di tale contributo è dovuto a decorrere da aprile 2014, ovvero dal mese di pubblicazione in G.U. del Decreto sopra citato. Per il solo mese di maggio 2014, l’Azienda opererà, in favore del Fondo, il versamento del predetto contributo sia per la parte a proprio carico, sia per la parte a carico del lavoratore, con riferimento a due mensilità (aprile e maggio), effettuando nella busta paga di ciascun dipendente una trattenuta di importo corrispondente (0,250% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).
A decorrere dal mese di giugno 2014, la trattenuta mensile in busta paga di ogni dipendente eseguita dall’Azienda sarà pari allo 0,125% della suddetta retribuzione imponibile.
Roma, 23 maggio 2014 Risorse Umane e Organizzazione