Assegni Familiari: Alcuni Chiarimenti sull’Autocertificazione

24 Settembre 2015

A seguito della nostra lettera riguardante la documentazione necessaria per le domande di “Assegno Nucleo Familiare”, l’Azienda con una propria nota (Telemessaggio n. 172 di ieri) ci ha comunicato i “casi particolari” per i quali non è possibile presentare l’autocertificazione ma è necessaria la documentazione anagrafica.

Come si legge nella nota per tutti gli altri casi ordinari è invece possibile presentare autocertificazione.

Roma, 21 settembre 2015

 

Oggetto: certificazione anagrafica assegni familiari

Si fa riferimento alla Vostra di pari oggetto per rappresentarvi quanto segue.

Il DPR n. 445/2000 disciplina – tra le altre – la produzione di atti e documenti ai privati che vi consentono. L’art. 47 del citato DPR, tuttavia, prevede che, solo nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

 

In considerazione di quanto sopra, ferma restando la possibilità nelle situazioni “ordinarie” di presentare autocertificazioni rilasciate ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, nelle situazioni “particolari” (che non possono essere oggetto di autocertificazione), per le quali è necessaria la presentazione del modello ANF 42 Poste, i lavoratori devono produrre all’Azienda la certificazione emessa dagli organi della Pubblica Amministrazione o i corrispondenti Atti di notorietà. In particolare:

 

  • per i figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati: le relative sentenze e lo stato di famiglia;
  • per i casi di abbandono da parte del coniuge del richiedente: la documentazione dell’Autorità Giudiziaria o di altra Pubblica Autorità;
  • per i figli del coniuge nati da precedente matrimonio e per i figli naturali (propri o del proprio coniuge) riconosciuti dall’altro genitore: la documentazione che attesta i dati anagrafici e la situazione dell’ex coniuge o dell’altro genitore;
  • per i fratelli, le sorelle, i nipoti del/della richiedente orfani di entrambi i genitori, non aventi diritto alla pensione ai superstiti: la documentazione che attesta la condizione di orfani di tali familiari, che non hanno diritto alla pensione ai superstiti specificando le generalità dei genitori e il tipo di attività a suo tempo svolta da questi ultimi;
  • per i familiari residenti all’estero di cittadino italiano, comunitario o cittadino straniero di stato convenzionato: se il richiedente è cittadino italiano e/o comunitario, la documentazione che attesta la composizione del nucleo familiare residente all’estero; se il richiedente è cittadino extracomunitario residente in Italia con versamenti previdenziali in almeno due Stati membri dell’Unione Europea, il certificato di residenza oppure l’autocertificazione; se il richiedente è cittadino di Stato straniero convenzionato, il certificato di cittadinanza e il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici anagrafici del luogo dove risiedono i familiari nello stato convenzionato o le certificazioni particolari valide secondo la legge locale tradotte e convalidate dal Consolato italiano;
  • per nipoti minori a carico del/della nonno/a richiedente: la documentazione che attesta la discendenza del/i nipote/i in linea retta e il mantenimento abituale del/i minore/i, la documentazione del/dei genitori con la quale attestano di non poter provvedere al mantenimento del/i figlio/i perché non svolgono attività lavorativa e non posseggono redditi di alcuna natura, la documentazione degli eventuali altri ascendenti dalla quale risulti che non hanno chiesto per il passato e si impegnano a non richiedere per il futuro analogo trattamento di famiglia per gli stessi minori;
  • per i figli o equiparati di età tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, in nuclei con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni: la documentazione che attesti il nucleo familiare numeroso, la documentazione che attesti la qualità di studente o la qualifica di apprendista o la relativa documentazione (certificato di frequenza scolastica/universitaria, copia del contratto di apprendistato);
  • per i minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia: relativi provvedimenti.

Infine, per l’aumento dei livelli reddituali si rende necessaria la presentazione della seguente documentazione:

  • Per i familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età: la documentazione sanitaria che attesti tali difficoltà, rilasciata da una SSN; se il familiare è residente in altro Stato estero, la certificazione sanitaria estera convalidata dal Consolato Italiano;
  • Per familiari maggiorenni inabili con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro: la documentazione sanitaria che attesta l’inabilità rilasciata da una SSN se il familiare è residente in Italia e dalla struttura competente, equiparata ad una SSN in Italia; se il familiare è residente in uno Stato membro dell’Unione Europea, la certificazione sanitaria estera convalidata dal Consolato Italiano se il familiare è residente in un altro Stato estero.

In tal senso le competenti funzioni di Amministrazione del Personale hanno ricevuto puntuali indicazioni, che ad ogni buon conto sarà nostra cura ribadire al fine di evitare il diffondersi di prassi aziendali difformi.

Distinti saluti.

Daniele Giovanni Nardone

(originale firmato)

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