Le novità in materia di congedi previste dal Jobs Act

30 Luglio 2015

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Comunicato al personale

Le novità in materia di congedi previste dal Jobs Act

Il decreto legislativo n. 80/2015 – recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura,

di vita e di lavoro – entrato in vigore il 25 giugno u.s., ha introdotto in via sperimentale, per il

solo anno 2015, alcune rilevanti novità. Di seguito una sintesi delle modifiche di maggiore

interesse.

CONGEDO PARENTALE

Pur restando invariata la durata pari a 10 o 11 mesi complessivi tra i genitori, il periodo entro

cui è possibile fruire del congedo parentale viene esteso dagli 8 anni attuali ai 12 anni di vita

del bambino. La modifica si applica anche ai genitori adottivi e affidatari, per i quali i

riferimenti agli anni di vita del bambino devono essere tramutati in anni dall’ingresso del

minore in famiglia (il congedo diventa quindi fruibile sino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia).

Aumenta anche il periodo entro il quale è riconosciuta l’indennità economica del 30% della

retribuzione che, secondo le disposizioni di legge, viene corrisposta sino al compimento del

6° anno di vita del bambino (invece del 3° anno, previsto fino ad oggi) per un periodo

massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.

Le modifiche intervenute, contemperate con le previsioni del CCNL del 14 aprile 2011,

determinano il seguente trattamento economico per il 2015:

Per quanto concerne le istruzioni per la fruizione del congedo si rimanda alle indicazioni

operative fornite dall’INPS.

Viene, inoltre, introdotta la possibilità di fruire del congedo parentale ad ore. Il genitore

interessato può richiedere un numero di ore (intere) di congedo parentale pari alla metà

dell’orario medio giornaliero.

Il termine di preavviso entro cui comunicare alla propria funzione di Gestione il periodo di

congedo parentale fruito a giorni viene ridotto da 15 a 5 giorni; per quello ad ore il termine di

preavviso è fissato in 2 giorni.

Infine, in luogo del congedo parentale, viene concessa al genitore, per una sola volta, la

possibilità di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time

per un periodo corrispondente al congedo spettante e con una riduzione d’orario non

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superiore al 50% (tale novità è contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015 e non è limitata al solo anno

2015).

PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE PER PRESTARE ASSISTENZA AL FIGLIO MINORE CON

HANDICAP GRAVE

Anche l’arco temporale entro il quale i genitori possono fruire dei 3 anni di prolungamento del

congedo parentale per assistere il figlio disabile viene esteso dagli 8 ai 12 anni di vita del

bambino.

CONGEDO DI PATERNITÀ

La fruizione del congedo di paternità, al ricorrere delle condizioni di impossibilità della madre

previste per legge, viene estesa anche al caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma.

CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Le dipendenti inserite nei percorsi di protezione per episodi di violenza di genere,

debitamente certificati dai Servizi Sociali del Comune di residenza o dai Centri Antiviolenza o

dalle Case Rifugio, possono fruire – nel 2015 – di un congedo della durata massima di 3

mesi.

Il periodo di congedo è indennizzato in misura pari all’ultima retribuzione, coperto da

contribuzione figurativa, computato ai fini dell’anzianità di servizio ed utile alla maturazione

delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Detto congedo può essere fruito anche su base oraria in misura pari alla metà dell’orario

medio giornaliero e deve essere richiesto alla propria funzione di Gestione con un preavviso

di 7 giorni.

La dipendente che si trovi nelle condizioni di poter fruire del congedo ha diritto alla

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, ove vi sia disponibilità in

organico. A richiesta dell’interessata, il rapporto di lavoro a tempo parziale sarà nuovamente

trasformato in tempo pieno.

Roma, 28 luglio 2015 Risorse Umane, Organizzazione e Servizi

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