Congedi Covid Indennizzato al 50% o Non Indennizzato [Comunicato Aziendale e Moduli]

18 Marzo 2021

Comunicato-al-personale-Congedi-Covid-DL-30-2021

 

MODELLO-1-Richiesta-congedo-Covid-indennizzato-DL-30-2021

MODELLO-2-Richiesta-congedo-Covid-indennizzato-per-figli-disabili-DL-30-2021

MODELLO-3-Richiesta-conversione-congedo-parentale-in-congedo-Covid-DL-30-2021

MODELLO-4-Richiesta-congedo-Covid-non-indennizzato-DL-30-2021

 

Nell’ambito delle misure di sostegno al lavoro emanate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19, si comunica che il 13 marzo 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 30/2021 che ha introdotto nuove previsioni in materia di congedi Covid.

Con la nuova disposizione, sono state ampliate le casistiche che consentono la fruizione del congedo Covid indennnizzato ed è stata altresì introdotta la possibilità di fruire di un congedo Covid non indennizzato.
Inoltre, come misura alternativa ai congedi Covid, è stato introdotto il bonus baby-sitting richiedibile esclusivamente da specifiche categorie di lavoratori tra cui non rientrano i dipendenti del Gruppo Poste Italiane (il bonus è riservato ad esempio ai lavoratori autonomi, agli operatori sanitari, alle forze dell’ordine, ecc.).

Ferme restando le ulteriori disposizioni attuative che, come di consueto, dovranno intervenire da parte degli Enti competenti, si riporta di seguito un riepilogo delle misure previste in favore dei lavoratori dipendenti, genitori di figli minori di anni 16.

1. CONGEDO COVID INDENNIZZATO

Il nuovo Decreto Legge prevede in favore dei genitori di figli di età non superiore ai 14 anni la possibilità di fruire di un congedo Covid indennizzato in misura pari al 50% della retribuzione, coperto da contribuzione figurativa, nei casi in cui:

  1. a)  sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza nella scuola di ogni ordine e grado frequentata dal figlio, indipendentemente dal livello di rischio attribuito all’area territoriale in cui è collocata la scuola stessa;
  2. b)  sia stato emesso dagli Organi Sanitari Competenti un provvedimento di quarantena a carico del figlio a seguito di contatto ovunque avvenuto;
  3. c)  sia stata certificata la positività all’infezione da Covid-19 del minore per cui si richiede il congedo.

Il beneficio in argomento spetta inoltre ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata a prescindere dall’età del figlio iscritto a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il beneficio in argomento sarà fruibile sino al 30 giugno 2021 e potrà essere richiesto, al ricorrere delle situazioni di cui sopra, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della casistica tutelata.
Inoltre, gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario o di prolungamento del congedo parentale ordinario già fruiti dai genitori dal 1 gennaio al 13 marzo 2021 potranno essere convertiti retroattivamente, a domanda dell’interessato, in congedo Covid indennizzato qualora siano stati richiesti per assistere il figlio che sia stato interessato dalla sospensione dell’attività didattica in presenza, o nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di quarantena o sia stata certficata l’infezione da Covid-19.

La conversione in congedo Covid indennizzato di altri titoli di assenza, diversi dal congedo parentale ordinario o prolungamento del congedo parentale ordinario, fruiti nel periodo indicato (01/01/2021 – 13/03/2021) per far fronte alle medesime casistiche sopra richiamate non è invece stata espressamente disciplinata dal Decreto Legge; pertanto, per tale casistica occorrerà attendere le indicazioni che verranno emesse dall’INPS.

2. CONGEDO COVID NON INDENNIZZATO

Per i figli di età compresa fra 14 e 16 anni che si trovino nelle medesime ipotesi che danno diritto alla fruizione del congedo indennizzato (sospensione dell’attività didattica in presenza, infezione da Covid-19 e quarantena) il Decreto introduce la possibilità di fruire, sino al 30 giugno 2021, di un congedo Covid non retribuito nè indennizzato e privo di contribuzione figurativa, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata delle situazioni tutelate.

3. REQUISITI PER LA FRUIZIONE

Entrambe le tipologie di congedo Covid sopra indicate, congedo indennizzato e non indennizzato, sono fruibili al ricorrere delle seguenti condizioni:

1) il soggetto richiedente non deve poter svolgere lavoro agile per le giornate cui la richiesta di congedo si riferisce;

2) il dipendente deve essere convivente con il figlio per cui richiede il congedo e tale convivenza deve sussistere per tutta la durata del congedo stesso (a tal fine, si considera convivente il figlio avente la medesima residenza anagrafica del genitore richiedente, senza che possano rilevare le situazioni di fatto; per quanto riguarda i casi di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento che li dispone).

Inoltre, i congedi Covid di cui al presente Comunicato non spettano qualora l’altro genitore nei medesimi giorni: – possa svolgere lavoro agile;
– non svolga alcuna attività lavorativa;
– sia sospeso dal lavoro;

– stia fruendo a sua volta del congedo Covid salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano a loro volta fruendo di alcun congedo Covid.

Infine, si segnala che la fruizione del congedo Covid (sia indennizzato che non indennizzato) non consente il riconoscimento del bonus baby sitting in favore dell’altro genitore qualora questi rientri tra i soggetti cui è riservato il suddetto bonus dalla disposizione di legge.

In merito agli eventuali ulteriori requisiti o situazioni di compatibilità/incompatibilità, si rimanda alle indicazioni che verranno fornite dall’INPS.

4. ASPETTI OPERATIVI

Il congedo Covid indennizzato è a carico dell’INPS che, al ricorrere dei relativi presupposti, autorizza il beneficio entro i limiti di spesa previsti dal Decreto. La domanda di fruizione del congedo Covid indennizzato deve, pertanto, essere presentata all’INPS, consegnando copia della stessa alla propria funzione di Gestione del Personale.

Nelle more della predisposizione da parte dell’Istituto previdenziale della procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande di congedo Covid indennizzato, i genitori interessati dovranno richiedere il beneficio all’Azienda utilizzando il modello 1 allegato al presente Comunicato.
Una volta rilasciata la procedura da parte dell’INPS, le domande già inoltrate all’Azienda dovranno essere ripresentate all’INPS mediante l’apposita procedura telematica, producendo alla propria funzione di Gestione del Personale copia della domanda inoltrata all’Istituto, pena il mancato riconoscimento dell’indennità economica.

Per quanto riguarda il congedo Covid indennizzato previsto per l’assistenza ai figli disabili per i quali sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza o la chiusura del centro diurno, dovrà essere invece utilizzata sin da subito la procedura telematica INPS già resa disponibile dall’Istituto. Tuttavia, qualora l’INPS sospenda o revochi la suddetta procedura, il lavoratore interessato potrà richiedere tale tipologia di congedo Covid indennizzato utilizzando il modello 2 allegato.

Qualora il genitore intenda, invece, convertire il congedo parentale ordinario già fruito in congedo Covid indennizzato, dovrà presentare alla propria funzione di Gestione del Personale il modello 3 allegato.

Infine, per richiedere il congedo Covid non indennizzato non sarà necessario inoltrare alcuna domanda all’INPS; gli interessati dovranno presentare domanda esclusivamente alla propria funzione di Gestione del Personale tramite il modello 4 allegato.

Nel precisare che le indicazioni ed i moduli contenute nel presente Comunicato sostituiscono tutte quelle fornite in precedenza in relazione al medesimo argomento, si rimanda per ogni ulteriore necessità alla propria funzione di Gestione del Personale.

Roma, 18 marzo 2021

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