Mobilità Nazionale 2016-2017: Modulo per Invio Domande dal 2 al 15 Maggio 2016

28 Aprile 2016

ALLEGATO_Modulo domanda trasferimento 2016

Comunicato per il personale_Trasferimento Volontario Individuale 2016 

Comunicato al personale 

TRASFERIMENTO VOLONTARIO INDIVIDUALE 

Accordo Nazionale Azienda – OO.SS. del 12 aprile 2016 

1 – NOTE DI CARATTERE GENERALE 

Si comunica a tutto il personale che con l’accordo sindacale del 12 aprile 2016 è stato confermato per gli anni 2016 e 2017 il sistema di gestione della mobilità territoriale finalizzato a regolamentare le singole domande di trasferimento presentate dai dipendenti interessati a svolgere le proprie mansioni in regioni diverse da quelle di assegnazione.

2 – DESTINATARI DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ 

Le previsioni dell’Accordo sindacale del 12/04/2016 si applicano alle risorse con contratto a tempo indeterminato di livello B, C, D, E, F, che possono presentare una sola domanda di trasferimento all’anno.

Tale richiesta può essere esclusivamente rivolta ad ottenere il trasferimento:

espletata nel mese di presentazione della domanda, ovvero, fermo restando il proprio livello inquadramentale, per le mansioni rientranti nella medesima aggregazione;

3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per l’anno 2016 il periodo di presentazione delle domande avrà inizio il 2 maggio e terminerà il 15 maggio.

Tutte le domande di trasferimento devono essere inserite nell’applicativo dedicato al quale è possibile accedere attraverso il portale Intranet PosteperNoi, secondo il percorso di seguito riportato:

PostePerTe

Lavorare In Azienda

Trasferimento

Il personale assente a qualsiasi titolo in via continuativa nel periodo dal 2 al 15 maggio 2016 sarà avvertito dell’affissione nelle bacheche aziendali del Comunicato al Personale relativo all’Accordo del 12 aprile 2016 dalle strutture territoriali di riferimento, a mezzo telegramma da inviarsi non oltre il giorno 9 maggio 2016.

I dipendenti che non dispongono di account di dominio aziendale potranno alternativamente:

inserire la domanda a sistema tramite il proprio Responsabile, consegnando allo stesso una copia del modulo di partecipazione datato e firmato;

richiedere l’inserimento a sistema della domanda tramite la propria Funzione di Risorse Umane Regionale, inviando – esclusivamente via fax – il modulo di partecipazione datato e firmato. La data di trasmissione con esito positivo del fax ha valore ai fini della verifica del rispetto dei tempi previsti per la presentazione della richiesta di trasferimento.

Dopo l’inserimento on line della richiesta di trasferimento predisposta in formato cartaceo, la stessa dovrà essere conservata a cura delle funzioni RUR. Qualora tale inserimento venga effettuato dal Responsabile dell’interessato, lo stesso dovrà inviare il modulo sottoscritto dal dipendente alla funzione RUR territorialmente competente.

La compilazione della domanda di trasferimento, sia on line che cartacea, prevede l’inserimento da parte del dipendente esclusivamente delle seguenti informazioni:

provincia di destinazione richiesta;

12/04/2016);

e elencate all’art. 41 del CCNL o per le quali si renda necessaria l’effettuazione di terapie salvavita;

lle patologie elencate all’art. 41 del CCNL o per le quali si renda necessaria l’effettuazione di terapie salvavita;

meno al 50%, per i quali ricorra almeno una delle condizioni qualificate come “croniche ed invalidanti” dal Ministero della Salute – ai sensi del DM 28 maggio 1999, n. 329, come modificato dal DM 21 maggio 2001, n. 296 e dal DM 18 maggio 2001, n. 279 – ceritificata da una struttura sanitaria pubblica e che abbia dato luogo al riconoscimento dell’invalidità civile in misura almeno pari all’85%;

(Esercito Aeronautica Militare, Marina Militare, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Pentenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza);

in caso di domanda per una delle Province (Napoli, Latina, Foggia, Carbonia – Iglesias, Cagliari, Olbia – Tempio, Agrigento, Messina, Palermo, Trapani, Grosseto e Livorno) caratterizzate dalla presenza di isole minori, il lavoratore dovrà evidenziare nel modello di domanda la sua eventuale disponibilità al trasferimento verso le suddette isole.

4 – CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE 

Non saranno prese in considerazione le domande di trasferimento pervenute successivamente alla data del 15 maggio 2016.

I requisiti necessari alla presentazione della domanda (punto 1 dell’accordo 12/04/2016) e tutti i criteri di determinazione del punteggio ulteriori a quelli sopra riportati (punti b.2 e b.3 dell’accordo 12/04/2016) vengono automaticamente rilevati dall’applicativo informatico.

I suddetti requisiti, che devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2015, sono:

o da non riproporzionare per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;

o da non riproporzionare per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Per quanto concerne il requisito di anzianità di servizio, si riportano di seguito due esempi di calcolo:

Assunzione: 01/07/2014 

Maturazione 18 mesi di anzianità: 31/12/2015 

Presentazione della domanda di trasferimento: dal ’1°al 15 maggio 2016 

Assunzione: 02/07/2014 

Maturazione 18 mesi di anzianità: 01/01/2016 

Presentazione della domanda di trasferimento: dal 1°al 15 febbraio 2017 

Nel caso in cui i suddetti requisiti siano soddisfatti, è possibile procedere con l’inserimento della richiesta di trasferimento.

Una volta inserita e salvata la domanda di trasferimento on line, la stessa non può essere modificata né dal dipendente (in possesso dell’account aziendale) né dal Responsabile a cui dovesse essere delegato l’inserimento stesso.

Eventuali richieste di variazione, presentate e valutate in coerenza con le modalità previste dall’accordo, possono essere registrate nella procedura on line dal RUR.

In assenza dei requisiti, la procedura on line evidenzierà il/i requisito/i mancante/i, consentendo di proseguire nell’inserimento della domanda di trasferimento solo qualora venga dichiarata l’applicabilità delle disposizioni dell’accordo del 12/04/2016 relative alla presenza di patologie previste nelle pagine 3 e 4 del medesimo accordo.

In tale evenienza, il dipendente deve:

, dopo aver completato la registrazione on line della propria richiesta di trasferimento, copia della documentazione alla funzione RUOS/GDS/SMI – Viale Europa 175 – 00144 Roma che sottoporrà al Medico Competente Centrale la richiesta;

la stessa documentazione sanitaria in originale o copia conforme;

Sia in caso di presenza che di assenza dei requisiti necessari alla presentazione della domanda, la procedura on line consente di stampare un documento (“ricevuta”) rispettivamente attestante:

i presentare la richiesta con indicazione dello/degli specifico/i requisito/i mancante/i.

Qualora l’inserimento online avvenga da parte del Responsabile, sarà sua cura:

a richiesta di trasferimento predisposta dal dipendente in formato cartaceo, sia copia della “ricevuta”.

Qualora l’inserimento on line avvenga da parte del RUR sarà sua cura:

trasferimento predisposta dal dipendente in formato cartaceo e la relativa“ricevuta”.

Le domande di trasferimento hanno validità fino alla pubblicazione dei nuovi elenchi.

5 – GRADUATORIE 

Conclusa la fase di inserimento delle domande di partecipazione, vengono elaborate le graduatorie provvisorie distinte in base:

one, al settore di appartenenza / mansione (ovvero aggregazione di mansioni) / regime contrattuale individuale (full-time/part-time senza distinzione di tipo e percentuale).

Nel caso in cui il dipendente abbia dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni relative alla presenza di patologie di cui alle pagine 3 e 4 dell’accordo 12/04/2016, lo stesso sarà comunque inserito in graduatoria secondo il punteggio spettante, ferme restando le specifiche previsioni dell’accordo.

Le graduatorie provvisorie vengono affisse nelle bacheche aziendali.

Entro e non oltre cinque giorni dall’affissione (escluso il giorno dell’affissione stessa), gli interessati possono inviare via fax alle funzioni RUR eventuali osservazioni e/o eccezioni alla graduatoria stessa. Ne consegue che tali eccezioni non possono in ogni caso determinare una variazione della provincia di destinazione originariamente richiesta.

Tali osservazioni e/o eccezioni potranno essere presentate esclusivamente utilizzando il modulo appositamente predisposto che deve essere inviato via fax al RUR. Le richieste pervenute saranno esaminate entro tre giorni dalla ricezione.

Terminata l’attività sopra descritta, le graduatorie saranno considerate definitive, verranno affisse nelle bacheche aziendali e saranno valide fino alla pubblicazione dei nuovi elenchi relativi all’anno successivo.

6 – TRASFERIMENTI 

Ai fini dell’effettivo trasferimento la funzione RUR cedente deve:

relative mansioni da svolgere nella sede di destinazione;

Azienda del dipendente che, pertanto, deve alternativamente essere stato:

o assunto con contratto a tempo indeterminato;

o assunto in virtù di sentenza passata in giudicato;

o assunto a seguito di sottoscrizione di verbale individuale di conciliazione, ai sensi dell’Accordo del 13 gennaio 2006, del 10 luglio 2008, del 27 luglio 2010, del 18 maggio 2012, del 21 marzo 2013 e 30 luglio 2015.

presentazione della domanda, l’avvenuto riconoscimento da parte dell’ INAIL dello stesso e quindi il diritto al punteggio di graduatoria assegnato. In caso di mancato riconoscimento, verrà aggiornato il punteggio assegnato sulla base degli effettivi giorni di assenza;

dipendente interessato, per definire l’effettivo trasferimento.

L’interessato dovrà formalizzare l’accettazione ovvero la rinuncia inviando un fax alla struttura di RUR di attuale assegnazione, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello della relativa proposta. Se nel termine previsto non perviene l’accettazione, sarà considerato rinunciatario.

Inoltre, qualora il contatto telefonico non andasse a buon fine, la struttura di risorse umane competente provvederà ad inviare un messaggio SMS di avviso. Se entro il giorno lavorativo successivo all’invio l’interessato non manifesta la propria accettazione, lo stesso sarà considerato rinunciatario. 

Il lavoratore potrà richiedere in fase di accettazione e presentando idonea documentazione attestante le motivazioni, il differimento del trasferimento fino ad un massimo di 2 mesi dalla data inizialmente prospettata.

7 – RINUNCIA 

Il dipendente rinunciatario non potrà presentare ulteriore domanda nell’anno successivo a quello della sua rinuncia. 

Roma, 27 aprile 2016 Risorse Umane, Organizzazione e Servizi

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