Le Principali Modifiche del Contratto

15 Dicembre 2017

Articolo 2 – Assetti contrattuali

Il sistema contrattuale si articola su due livelli

  1. CONTRATTAZIONE NAZIONALE (primo livello)

Alla contrattazione Nazionale è demandata la stipula del CCNL, che disciplina gli elementi del rapporto di lavoro costituendo fonte primaria di regolamentazione degli aspetti normativi ed economici.

Il CCNL individua per il livello Aziendale/Territoriale ambiti diversi da quelli del CCNL, prevedendo opportune garanzie procedurali nonché i soggetti abilitati, anche in coerenza con quanto previsto dal Testo Unico sulla rappresentanza.

  1. CONTRATTAZIONE AZIENDALE/TERRITORIALE (secondo livello)

La contrattazione di secondo livello si svolge:

  • Per Poste Italiane spa a livello aziendale o territoriale, in funzione dell’ambito geografico di rilevanza delle relative tematiche
  • Per le altre Aziende del Gruppo Poste si svolge esclusivamente a livello

Alla contrattazione Aziendale è demandata:

  • La disciplina del Premio di Risultato in base a quanto stabilito all’art. 69
  • Le seguenti materie
  1. Gestione delle conseguenze sul piano sociale dell’attuazione dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro, ivi ricomprendendo i processi di mobilità collettiva, che abbiano valenza nazionale o che coinvolgano una o più regioni
  2. Nuovi regimi e/o articolazioni di orario connessi alla funzionalità del servizio
  3. Materie individuate da specifici rinvii contenuti nel CCNL

Per i punti 1 e 2 l’azienda fornirà alle OO.SS. nazionali firmatarie informazione sulla data di avvio del confronto finalizzato a ricercare possibili soluzioni

Detto confronto si esaurirà entro e non oltre i 25 giorni (vengono assorbiti i 12 nazionali e i 12 regionali previsti nella contrattazione nazionale del vecchio CCNL) successivi alla data fissata dall’azienda per il primo incontro, durante i quali non darà luogo all’attuazione dei progetti e le OO.SS. si asterranno da ogni azione diretta.

Trascorsi i 25 giorni, se l’esito è negativo, ognuno assumerà le proprie autonome determinazioni; se positivo l’azienda fornirà apposita informativa alle competenti strutture territoriali delle OO.SS.

In coerenza con quanto previsto dal testo unico sulla rappresentanza, saranno sottoposti all’approvazione delle RSU/RSA esclusivamente gli accordi in materia di premio di risultato e sulle materie previste al precedente punto 1 (riorganizzazione, ristrutturazione, etc.).

La consultazione delle Rappresentanze Sindacali dovrà concludersi entro 13 giorni, compreso il sabato, dalla data di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo.

Al penultimo capoverso di quest’articolo e specificato che al termine della validazione da parte delle RSU, le Parti si incontreranno a livello territoriale/regionale per un esame congiunto sulle materie espressamente demandate dagli accordi stessi, da concludersi entro i 7 giorni successivi compreso il sabato.

Ai fini di rendere esigibili le intese aziendali, validate secondo le procedure previste dall’allegato 22 del presente CCNL, le Parti individueranno modalità e/o soggetti per verificare e monitorare l’applicazione degli accordi stipulati a livello aziendale territoriale.

(Usufruendo di tutti i tempi 25+13+7, la procedura si concluderà nell’arco di 45 giorni)

Alla contrattazione Territoriale di Poste Italiane, che si svolge in sede regionale o Direzione Generale Corporate è demandato il confronto sulle seguenti materie, fermi restando i livelli di interlocuzione a livello di Unità Produttiva:

  1. Disciplina quota regionale PDR
  2. Definizione e applicazione nuovi regimi di orari, ripartizione e distribuzione del tempo di lavoro, compresi i turni derivanti da nuovi modelli, che non siano già stati trattati a livello aziendale (nazionale)
  3. Materie specifiche individuate, da specifici rinvii, dal CCNL
  4. Gestione delle conseguenze sul piano sociale dell’attuazione dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro, ivi ricomprendendo i processi di mobilità collettiva territoriale, che riguardino una sola regione.

Per le materie della lettera d. l’azienda fornirà alle OO.SS. territoriali firmatarie, indicazione sulla data di avvio del confronto finalizzato a ricercare possibili soluzioni, nel rispetto del CCNL e degli accordi collettivi nazionali.

Il confronto sulle materie, di cui al punto b. e d., si esaurirà entro e non oltre i 12 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, successivi alla data fissata dall’azienda per il primo incontro.

In caso di esito negativo restano invariate (rispetto al vecchio CCNL):

  • la possibilità di richiedere un ulteriore esame a livello aziendale, anche da parte di una sola O.S o dell’azienda, da esercitare entro 3 giorni dalla conclusione della procedura territoriale;
  • Il termine massimo di 10 giorni dalla data, fissata dall’azienda, del primo incontro per l’esame a livello aziendale.

Al termine della procedura se non si concluderà positivamente, ognuno assumerà le proprie autonome determinazioni.

 

Articolo 4 – Informazione e Consultazione

Valorizzato il sistema di informazione e consultazione, da adottare ai vari livelli, reputandolo utile ad arricchire i contenuti di conoscenza per ricercare soluzioni condivise, finalizzato a prevenire i conflitti e ad aumentare la consapevolezza sui temi fondamentali per lo sviluppo delle aziende.

  1. Livello Nazionale

L’informativa per le materie previste per questo livello verranno fornite entro 2 mesi dall’approvazione del bilancio annuale (prima era ad aprile e a ottobre)

  1. Livello Regionale

Verrà fornita informativa entro 1 mese successivo a quella di livello nazionale.

Sparisce l’informativa a livello di Unità produttiva le cui materie vengono assorbite dal livello regionale che la trasmetterà ai livelli territoriali.

(in riferimento all’ampliamento dell’informativa prevista da questo articolo, nell’allegato 18 l’azienda si impegna a trasmettere le “policy” interpretative attinenti la disciplina del lavoro.)

Articolo 5 – Partecipazione

  • Al fine di migliorare la qualità del lavoro e del clima interno, Azienda e OO.SS. assumono la partecipazione quale metodo da utilizzare. Essa si rende indispensabile nei processi di cambiamento che intervengono ai vari livelli.

 

  • A tal fine vengono costituiti i seguenti organismi:
    • Comitato Nazionale Gruppo Poste
    • Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale
    • Comitato per l’attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità
    • Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro
    • Osservatorio paritetico sulla Sanità Integrativa ed Osservatorio di cui al Protocollo di Intesa in materia di proposizione commerciale del 22 ottobre 2013 (all. 20 presente contratto)

Comitato Nazionale Gruppo Poste

Composizione

  • Sostituisce l’Osservatorio Paritetico nazionale e conserverà gli stessi membri.

Funzionamento

  • Il Comitato si riunirà due volte l’anno. Con questo comma sono state previste delle sessioni straordinarie a seguito delle decisioni assunte all’implementazione di linee strategiche deliberate dal Cda di Poste Spa.

Materie

  • Costituiscono oggetto di analisi anche i trend evolutivi delle professionalità, occupazione femminile, fenomeni demografici legati all’occupazione giovanile, i risultati delle politiche attive sul lavoro, impatti dell’evoluzione del modello previdenziale, i processi di innovazione in grado di produrre importanti effetti su business e competitività.
  • In riferimento alle politiche attive del lavoro, il Comitato, inoltre, esprimerà osservazioni anche con riferimento agli strumenti che favoriscono l’occupazione.

Ente Bilaterale per la Formazione e la riqualificazione professionale

Comma II

  • È stato eliminato il “di norma” e specificato che l’Ente Bilaterale si riunisce con cadenza mensile.

Comitato per l’attuazione dei principi di parità’ di trattamento (CPT)

  • Cambia il nome del vecchio comitato pari opportunità (CPO).

Comma IV

  • Il C.P.T. nazionale costituisce sede di approfondimento delle tematiche al punto 2 dell’accordo quadro sulle violenze e le molestie nei luoghi di lavoro.

OSSERVATORIO PARITETICO SULLA SANITA’ INTEGRATIVA (nuova istituzione)

  • È un organismo di nuova istituzione che svolge la sua attività, per tutti i dipendenti del Gruppo a livello nazionale.
  • Si riunisce due volte l’anno ed è composto da un rappresentante per ciascuna O.S. firmataria del CCNL e da una rappresentanza del Gruppo nominata da Poste Italiane S.p.A.
  • Tra i propri compiti figurano, tra gli altri, il monitoraggio dell’evoluzione legislativa in materia di Fondi Sanitari; la proposta al Fondo di eventuali modifiche alle coperture e alle prestazioni sanitarie previste dal Piano e di campagne informative tra gli iscritti sul Fondo stesso.

Articolo 7 – Informazioni riservate

  • Viene stabilito che la Commissione si insedierà entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del CCNL”.

Articolo 8 – Assemblee

Nessuna modifica l’allegato 23 fornisce indicazioni di massima

Articolo 9 – Referendum.

  • Viene estesa, anche alla R.S.A (nelle altre aziende del gruppo) la facoltà di indire i referendum.

Articolo 11 – Contributi sindacali

Comma II

  • Viene introdotto l’utilizzo della PEC per l’inoltro delle deleghe da parte delle OO.SS.

Comma III

  • La delega deve riportare:
  • Codice Fiscale
  • Matricola del dipendente
  • Vengono eliminate le indicazioni relative a:
  • Ufficio appartenenza
  • Individuazione esatta delle mensilità
  • Percentuale della trattenuta

Comma V

  • La misura della trattenuta non è più fissata da ciascuna OO.SS. ma è stabilita in una percentuale fissa uguale per tutti.

Articolo 13 – Attività sindacale

  • Viene estesa la possibilità anche alla R.S.A. (laddove presente) di accedere ai luoghi di lavoro per attività sindacale.

Articolo 14 – Tutela RSU e Dirigenti Sindacali

  • Vengono salvaguardate le tutele nei confronti dei Dirigenti Sindacali presenti nelle Unità produttive nella misura del 3,3 % dei presenti (prima era il 4.5%)

Articolo 16 – Diritti sindacali dei telelavoratori.

  • L’azienda si è impegnata a favorire la partecipazione dei Telelavoratori ai referendum indetti dalle OO.SS..

CAPITOLO III

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Premessa

  • Aggiunto il principio di non discriminazione dei lavoratori, da parte dell’Azienda, sia nella fase di assunzione che nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro.

Articolo 18 – Assunzione

Comma I

  • Aggiunto che il lavoratore dovrà essere sottoposto a visita medica prima dell’assunzione.

Comma II

  • Aggiunto che all’atto dell’assunzione deve essere indicata anche:
    • la sede di lavoro
    • la funzione aziendale di assegnazione

Comma V

  • Aggiunto la produzione di eventuali certificati medici attestanti l’abilitazione allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale si è assunti.
  • Specificazione dei documenti che possono essere sostituiti da autocertificazione:
    • Certificato di nascita
    • Certificato di cittadinanza, per i cittadini italiani
    • Certificato di residenza
    • Certificato di stato di famiglia

Articolo 19 – Periodo di prova

Comma I

  • Modificato che il lavoratore non più “è”, ma “può essere”, soggetto al periodo di prova

Comma II

I periodi di prova fanno riferimento al calendario comune.

Articolo 20- Classificazione del personale

Rimasto tutto invariato. L’azienda si è però resa disponibile a rivedere l’intero articolato, compreso i criteri stabiliti sulla fungibilità orizzontale, allegato 1bis.

Articolo 22 – Rapporto di lavoro a tempo determinato

Comma IV

  • Modificata, dal 31 dicembre dell’anno precedente al 1 gennaio dell’anno di assunzione, la data di riferimento della media percentuale annua del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza su base regionale per poter accedere ai contratti a tempo determinato in Poste Italiane e per le altre società del gruppo.
  • Per Poste Italiane la media di riferimento è rimasta invariata all’8%, mentre per le altre Società del Gruppo è stata elevata dal 10% al 15%.

Comma V

  • Inserito che l’individuazione di limiti quantitativi diversi da quelli indicati al comma IV, è demandata alla contrattazione aziendale.

Comma XIII

  • Aggiunto che, in caso di gravi patologie previste all’art. 41, il lavoratore CTD mantiene la retribuzione e la conservazione del posto fino al limite massimo di 2/5 della durata del contratto, ferma restando la scadenza del contratto.

 

Articolo 23 – Rapporto di lavoro a tempo parziale.

Comma III

  • Nel contratto di lavoro a Part Time dovrà essere contenuta
    • La puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa:
    • La collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno
    • Se l’organizzazione del lavoro è articolata su turni, le indicazioni potranno prevedere anche prevedere il rinvio a fasce orarie prestabilite.

Comma IV

  • In caso di assunzione a tempo pieno avrà la precedenza il personale part time con almeno 1 anno di anzianità che ne faranno richiesta secondo i seguenti criteri:
    • Anzianità aziendale
    • Anzianità anagrafica
    • Il diritto di precedenza si applica tra le stesse mansioni e nell’ambito della stessa unità produttiva

Comma V

  • La prestazione part time può essere resa da un minimo del 50% fino ad un massimo dell’85% (prima era l’80%)

Comma VII

  • Invariato il rapporto del 10% sul personale Full time a tempo indeterminato su base regionale, calcolato però al 1° gennaio anziché al 31 dicembre dell’anno precedente.
  • Detta quota potrà essere incrementata di un ulteriore 5% nell’ambito della contrattazione aziendale/territoriale.

Comma VIII

  • Inserito un ordine di priorità nella concessione delle trasformazioni da full time a part time, per coloro che hanno particolari problemi elencati nell’articolo.

 

Comma IX (clausola elastica ordinaria)

  • Sul contratto Part time possono essere apposte clausole elastiche che permettono variazioni orarie e maggiorazione fino al 90% della prestazione lavorativa annua prevista.
  • Tale modalità deve essere attivate con almeno 4 giorni di anticipo.
  • Il rifiuto del lavoratore non comporta motivo di licenziamento
  • Tali prestazioni comportano una maggiorazione retributiva oraria globale del 15%.
  • Se le variazioni sono richieste dal lavoratore non si ha diritto a detta maggiorazione.
  • Dopo 5 mesi dalla stipula e con preavviso di un mese il lavoratore può recedere dalla clausola elastica sottoscritta per le documentate ragioni elencate nel comma.

Comma X (clausola elastica speciale)

  • Il personale di Poste Italiane con rapporto part time “verticale”, può pattuire, all’atto dell’assunzione o in corso di vigenza del rapporto di lavoro, una clausola elastica “speciale” che comporta l’aumento della prestazione, nei giorni, settimane o mesi di sospensione dell’attività lavorativa.
  • Detta prestazione può essere effettuata nella provincia dell’ufficio di appartenenza, possibilmente nell’ufficio, oppure in una provincia indicata dal lavoratore. Per detto periodo può essere concordata anche un’articolazione oraria diversa e non dà diritto a trattamento di “trasferta”.
  • La clausola elastica “speciale” potrà essere attivata solo per esigenze di almeno 7 giorni consecutivi di calendario, attuando una rotazione su base provinciale tra coloro che l’abbiano sottoscritta e che nel biennio precedente alla data di attivazione della suddetta clausola elastica abbiano lavorato almeno l’85% dei giorni previsti per il proprio contratto di lavoro.
  • L’elenco provinciale del personale sarà formato in ordine di anzianità aziendale e a parità di punteggio di anzianità anagrafica
  • L’azienda chiamerà con almeno 3 giorni di anticipo e il lavoratore potrà accettare o meno, ma se accetta non potrà più rifiutare.
  • La retribuzione della prestazione sarà pari alla normale paga oraria, maggiorata dell’8%.
  • Il lavoratore potrà, per comprovate ragioni familiari/personali, recedere dall’accordo con almeno 5 giorni di anticipo.
  • La prestazione aggiuntiva non potrà superare il 90% di quella prestata normalmente PT.

Comma XI

  • Al personale in part time, a tempo indeterminato e determinato, potrà essere richiesto il lavoro supplementare (inteso come tale quello prestato fino al raggiungimento del tempo previsto per il contratto Full Time), retribuito con una maggiorazione oraria del 15%.
  • Al personale in part time, a tempo indeterminato e determinato, potrà essere richiesto il lavoro straordinario (inteso come tale quello reso oltre il normale orario d’obbligo previsto per il personale Full Time).

Comma XIII

  • L’informativa semestrale alle OO.SS. dovrà illustrare non solo l’andamento del lavoro supplementare, ma anche dello straordinario.

 

Art. 24- Apprendistato Professionalizzante

DURATA

Comma I

  • La durata del contratto è di norma 36 mesi, ferma restando la possibilità di fare contratti più brevi ma con un minimo di sei mesi.

INQUADRAMENTO

Comma I

  • Durante il periodo di apprendistato il lavoratore è inquadrato nella categoria inferiore a quella di destinazione finale.

Proporzione numerica

Comma I

  • Elevato, in Poste Italiane S.p.A., il numero complessivo dei lavoratori apprendisti dal 10% al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, compreso quelli assunti dalle agenzie di somministrazione.

Comma II

  • Per le altre aziende del gruppo la percentuale è stata fissata al 25%.

 

OBBLIGO STABILIZZAZIONE

Comma I

  • L’Assunzione di nuovi apprendisti potrà avvenire solo in presenza di trasformazione a tempo indeterminato di almeno il 50% dei contratti avviati nei 36 mesi precedenti nuove assunzioni.

Art. 26 Contratto di somministrazione a tempo determinato.

Comma I

  • Vengono recepite le nuove norme del Dlgs 81/2015 Jobs Act in tema di contratti di somministrazione.

Comma II

  • Elevato, per le altre aziende del gruppo, il limite di utilizzo di lavoratori con contratto di somministrazione, dal 6% all’8% a livello regionale, rispetto al numero di lavoratori presenti al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
  • Per Poste Italiane il limite resta fissato al 6%.

Comma III

  • L’eventuale aumento dei limiti quantitativi è demandato alla contrattazione aziendale.

Comma V

  • L’Azienda comunicherà alle OO.SS. nazionali il numero dei contratti prima della stipula degli stessi.
  • Per Poste Italiane l’informativa verrà fornita anche alle delegazioni regionali di cui all’art.6
  • Per le altre aziende del Gruppo alle RSU/RSA.
  • In caso sussistano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipula di un contratto, l’informativa verrà fornita entro i 5 giorni successivi.

Articolo 27 – Lavoro Agile.

  • Eliminata la parte riguardante il contratto di inserimento lavorativo e inserito lo strumento del lavoro agile.

Comma III

  • Impegno tra le parti a incontrarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della disciplina legislativa, per individuare gli eventuali ambiti organizzativi e i profili professionali interessati.

Articolo 31 – Lavoro straordinario, festivo, notturno.

Lavoro notturno

  • Viene esteso il divieto al lavoro notturno, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il dodicesimo anno di età, anche alla lavoratrice madre adottiva o affidataria di minore, oppure, in alternativa, al padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.

Articolo 34 – Permessi.

Comma I

  • Specificato che i permessi possono essere usufruiti a ore intere o a frazioni di mezz’ora.

Comma II

  • Istituiti permessi per ulteriori 36 ore annue, fruibili anche a giornata intera, in caso di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, da recuperare entro il quarto mese successivo all’assenza.
  • Il recupero può essere effettuato sia ad ore che a giornata intera (es. il sabato non lavorativo).

Comma III

  • Detti permessi possono essere recuperati convertendo sia i PIR che le festività soppresse.

Comma V

  • Inserita l’unione civile, oltre al matrimonio, per la fruizione dei 15 giorni di congedo consecutivi di calendario, con decorrenza dal giorno di celebrazione.
  • Eventuali richieste di differimento, da un minimo di una settimana ad un massimo di 5 mesi, fermo restando il computo del giorno di celebrazione nei 15 giorni, saranno accolte dall’Azienda, salvo casi di impedimento organizzativo.

Comma VII

  • I permessi per lutto potranno essere usufruiti anche in caso di decesso dell’unito civilmente

Comma XII

  • Inserita in contratto la fruizione dei permessi retribuiti per:
    • Donatori Sangue
    • Donatori di midollo osseo
    • Candidato al trapianto di organi tra viventi e al potenziale donatore, in particolare il lavoratore ha diritto ad assentarsi per accertamenti e ricoveri certificati, sia in fase di pre-prelievo sia in quella del trapianto, che nei casi di eventuali complicanze post-operatorie

Articolo 35 – Aspettative per gravi motivi famigliari, handicap, richiamo alle armi, volontariato e servizio civile, cariche pubbliche elettive.

  1. B) Congedo straordinario per handicap
  • Specificato che nei due anni di aspettativa per gravi motivi familiari, rientrano anche i periodi di congedo straordinario per assistere familiari con handicap grave ai sensi della legge 104/92.
  1. F) Congedo per le donne vittime di violenza di genere
  • Istituzione del congedo per le donne vittime di violenza di genere riconosciuto alle dipendenti inserite in percorsi di protezione per un massimo di tre mesi
  1. G) Aspettativa gestionale
  • L’azienda può valutare l’accoglimento di eventuali richieste di sospensione individuale del rapporto di lavoro non riconducibili ai punti del presente articolo.
  • Una particolare attenzione verrà riservata ai lavoratori che abbiano raggiunto la durata complessiva di due anni di congedo nella intera vita lavorativa.

Articolo 36 – Ferie

Comma XII

  • Inserita la possibilità di “cedere” parte delle proprie ferie, a titolo gratuito e in forma anonima, a lavoratori:
    • per assistere i figli minori che per gravi problemi di salute hanno bisogno di cure costanti
    • impiegati/residenti/domiciliati presso comuni colpiti calamità naturali (con dichiarazione stato emergenza)
  • La cessione delle ferie riguarda i giorni maturati e non goduti eccedenti periodo minimo ferie la cui fruizione è obbligatoria per legge (due settimane nell’anno D.lgs. 66/2003).
  • L’istituto che verrà definito in specifico regolamento che sarà oggetto di confronto con OO.SS. firmatarie CCNL.

Nell’allegato 4 le parti hanno previsto entro tre mesi dalla firma, uno specifico momento di approfondimento sulla gestione delle ferie.

Articolo 37 – Giorni festivi

Comma I

  • Diritto ad un giorno di permesso retribuito per coloro che non hanno fruito del Santo patrono per effetto di un trasferimento;
  • Non avrà diritto a fruire di un’alta festività del Santo Patrono, il lavoratore che abbia già fruito di tale ricorrenza, nell’anno solare, in una località diversa da quella dove è stato trasferito.
  • Viene recepito interamente, in questo comma, l’ex allegato 4 del vecchio CCNL

Articolo 38 – Trasferimenti

  1. Livelli F, E, D, C, B

Comma IV

  • Rimasta invariata per gli uomini e passata da 50 a 53 per le donne, l’età superiore alla quale il lavoratore può essere trasferito solo in caso eccezionali.
  1. Livello A

Comma V

  • Rimasta invariata per gli uomini e passata da 55 a 58 per le donne, l’età superiore alla quale il quadro può essere trasferito solo in casi eccezionali.

Articolo 40 – Trasferta

Comma VI

  • Inserita la figura de “trasfertista”, ai sensi dell’art.7-quinquies del DL 193 del 22/10/2016 convertito con modificazioni dalla legge 225 del 01/12/2016.
  • Detti lavoratori avranno le seguenti caratteristiche:
    • Non avranno specificato nel contratto o nella lettera di assunzione, la sede di lavoro
    • Svolgeranno attività lavorativa in continua mobilità
    • Riceveranno una indennità o maggiorazione in misura fissa, indipendentemente se si siano recati realmente in trasferta oppure no
  • La definizione delle modalità applicative, del personale coinvolto e le relative corresponsioni economiche, saranno oggetto di incontro da effettuarsi entro febbraio 2018.

Articolo 41 – Assenze per malattie – Trattamento

Comma I

  • Conservazione del posto e della retribuzione anche per:
    • Assenze dovute all’effettuazione di terapie salvavita
    • Malattia del morbo di Crohn in forma stenosante e fistolizzante
    • Insufficienza cardiaca in III classe NHYA
    • Meningite
  • Possibilità di integrazione di ulteriori patologie da valutare nell’ambito degli organismi paritetici.

Comma III

  • Inserimento della richiesta con almeno 2 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del comporto, perdurando la malattia, del periodo di aspettativa fino ad un massimo di 12 mesi.

Comma IV

  • Specificato che l’aspettativa di cui al comma III interrompe il calcolo del comporto

Comma V

  • Inserito l’obbligo di comunicare all’azienda, contestuale all’inizio della malattia, dell’indirizzo di reperibilità, se diverso da quello noto, anche se specificato sul certificato medico

Comma VIII

  • Il lavoratore che durante le fasce di reperibilità deve assentarsi per giustificati motivi, oltre a darne preventiva comunicazione all’azienda, dovrà presentare idonea documentazione entro i successivi 5 giorni.

Comma XI

  • Su istanza del lavoratore l’Azienda fornirà, entro 10 giorni dalla richiesta e per due volte l’anno solare, il numero delle giornate di assenza per malattia in relazione alla conservazione del posto (quelle nei 4 anni precedenti o nell’anno se continuative)

Articolo 43 – Tutela della maternità della paternità

Comma I

  • Specificato che il medico aziendale interviene solo se la lavoratrice è sottoposta a sorveglianza sanitaria.

Comma III

  • Recepito nel CCNL il diritto al congedo parentale anche per le adozioni nazionali e internazionali e per l’affidamento.

Comma V

  • Elevata da 8 a 12 anni di vita del bambino, la possibilità di usufruire dell’astensione facoltativa.
  • Inserita la possibilità di richiedere l’astensione facoltativa anche ad ore (le modalità saranno concordate entro 6 mesi dall’entrata in vigore del CCNL)
  • Obbligo di comunicazione scritta, della richiesta di astensione facoltativa, con preavviso di 5 giorni, in caso di fruizione a giorni e 2 giorni se la fruizione è a ore.

Comma VII

  • Elevata da 3 a 6 anni di vita del bambino la possibilità di usufruire dei primi due mesi di astensione facoltativa retribuita all’80%
  • Inserito che gli ulteriori 4 mesi verranno retribuiti:
    • entro il terzo anno di vita del bambino al 30%
    • dal terzo al sesto anno di vita del bambino al 30% ma a condizione che il congedo non ecceda i sei mesi complessivi tra i genitori
    • dal sesto all’ottavo anno di vita del bambino, al 30% se il reddito individuale del lavoratore non sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.
  • Dall’ottavo al dodicesimo mese di vita del bambino non spetta alcuna retribuzione.
  • Specificato che per i genitori adottivi gli anni del bambino, ai fini del trattamento economico ai punti precedenti, fanno riferimento all’entrata del bambino in famiglia.

DICHIARAZIONE A VERBALE

  • L’azienda concederà orari flessibili ai genitori di studenti del primo ciclo d’istruzione con disturbo specifico di apprendimento.

Articolo 45- Tutela delle dipendenze da sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcooliche e delle ludopatie

Comma VIII

  • Inserito nuovo comma che disciplina aspettativa e permessi per i lavoratori affetti da Ludopatia, in particolare:
    • Aspettativa non retribuita per la durata della terapia (comunque non superiore a 3 anni) per lavoratori a cui sia diagnosticato disturbo da gioco d’azzardo patologico (GAP) con percorso riabilitativo e curativo (certificato)
    • In alternativa permessi non retribuiti per brevi periodi.

Articolo 59 – Formazione

  • Viene previsto, entro il primo quadrimestre di ogni anno, uno specifico incontro di approfondimento e discussione rispetto alla pianificazione formativa aziendale.

Articolo 62 – Tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori

  • Specificato che l’uso delle dotazioni tecnologiche dovrà avvenire garantendo il rispetto dei momenti di riposo successivi alla prestazione lavorativa.

Articolo 69 – Premio di Risultato

  • Viene modificata la dicitura “accordi regionali” in “accordi territoriali”
  • Viene inserita la possibilità di definire, nell’ambito della contrattazione nazionale, una diversa strutturazione del premio.

Articolo 76 – Indennità di cassa

Comma I

  • Il punto b) del comma II viene inserito in questo comma, eliminando per gli operatori di sportello la quota ridotta al 40%.

Articolo 79 – Previdenza complementare e Assistenza sanitaria Integrativa

  1. Assistenza sanitaria integrativa (nuovo articolato regolamentato nell’allegato 24)

Comma VI

  • Contributo per la versione base interamente a carico dell’Azienda pari a 12,50 euro pro capite

Comma VII

  • Piano sanitario opzionale ed estensione ai familiari, interamente a carico dei lavoratori.

 

ALLEGATI

All. 1bis – Classificazione figure professionali.

  • Entro 6 mesi nell’ambito della Commissione Inquadramentale verrà rivista la classificazione del personale in coerenza con l’assetto organizzativo e produttivo aziendale. In tale ambito verranno rivalutate anche le figure destinatarie dell’indennità di posizione (71 CCNL)

All. 2 – Assunzione in caso di decesso in servizio.

  • In caso di decesso in servizio del dipendente può essere assunto un suo familiare che abbia presentato domanda entro i 24 mesi dall’evento
  • Eliminato il riferimento all’obbligo della maggiore età per la presentazione della domanda.
  • Impegno a convocare nel 1° bimestre di ogni anno le OO.SS. per informativa sulla materia.

All. 3 – Reperibilità

  • Aggiornata la tabella.

All. 4 – Ferie

  • Modifiche già indicane nell’art. 36

All. 5 – Assegnazione auto a uso promiscuo

  • Aggiornate le figure professionali che possono usufruirne in termini di benefit.

All. 6 – trasferta

  • Preso l’impegno, entro tre mesi, a effettuare un incontro sulla modalità di gestione delle trasferte.

All. 7 – Assegnazione temporanea per allattamento

  • Ampliato l’ambito utile all’assegnazione del genitore, durante il periodo di allattamento, dalla regione alle regioni componenti la struttura di risorse umane.

All. 8 – Permessi per svolgere funzioni presso i seggi elettorali.

  • L’azienda si è impegnata a verificare con le autorità competenti, l’incompatibilità a svolgere i ruoli presso i seggi elettorali.

All. 12 – Indennità di cassa.

  • Ratificata l’erogazione dell’indennità di cassa agli operatori di sportello dedicati anche ad attività di consulenza, agli Operatori di accoglienza e agli operatori vendita Postemobile.

All. 14 – Protocollo di intesa sulla disciplina dei rapporti con le ditte appaltatrici.

Punto 10

  • Il D.lgs. 50/2016 e il D.lgs. 276/2003 modificato dalla legge 49/2017 rafforzano la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore in caso di passaggio di appalto ad altra impresa. Vengono inserire importanti novità a garanzia dei lavoratori, per quanto riguarda la retribuzione ed il versamento degli oneri contributivi dalle imprese appaltatrici. In caso di mancato adempimento infatti il committente potrà essere chiamato in causa.

Punto 13

  • Obbligo di inserire nella documentazione clausole sociali a garanzia della stabilità occupazionale dei lavoratori delle imprese appaltatrici.

All. 15 – Fondoposte.

  • A decorrere dal mese di dicembre 2018, l’aliquota a carico dell’azienda verrà incrementata dello 0,4% portando la quota complessiva a 2,3%.

All. 17 – Conto ore uffici postali.

  • Invariato, eliminata solo la dichiarazione a verbale

All. 18 – Documenti normativi.

  • L’azienda si impegna ad inviare alle OO.SS. i documenti normativi d’interpretazione (policy) su materie attinenti la disciplina del rapporto di lavoro.

All. 19 -Recepimento dell’accordo quadro sulle Molestie e la Violenza nei luoghi di lavoro

  • In data 25 gennaio 2016 Confindustria e OO.SS. hanno siglato un Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro.
  • I principi dell’accordo sono stati recepiti nel verbale siglato tra Poste e OO.SS. di categoria, nel quale viene sancito che cosi come le molestie e la violenza anche atteggiamenti assimilabili allo stalking sono inaccettabili e condannabili.
  • Condanna, dignità, collaborazione e rispetto sono le parole chiave di questo accordo; infatti, le parti, hanno concordato che:
    • Ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza è inaccettabile e va condannato;
    • Nessuna violenza o molestia può violare la dignità del lavoratore;
    • Comportamenti violenti o molesti vanno denunciati;
    • Ogni lavoratore deve collaborare affinché sia mantenuto un idoneo ambiente di lavoro che rispetti la dignità di ognuno e favorisca positive relazioni interpersonali.

Possono essere messe in atto da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori, con lo scopo di violare la dignità, nuocere alla salute, creare un clima di lavoro ostile.

All. 20 – Protocollo di intesa in materia di proposizioni commerciali.

  • Viene trasformato come allegato al CCNL, il protocollo in materia di proposizioni commerciali del 22 ottobre 2013.

All. 21 – Protocollo di intesa in materia di politiche attive.

  1. Ingresso nel mondo del lavoro
    • Trasformazione a tempo indeterminato dei lavoratori con contratto a termine
    • Istituto dell’apprendistato
    • Promozione e sviluppo diretti a favorire l’orientamento professionale delle nove generazioni
    • Valorizzazione dei dipendenti ad alto valore di crescita.
  2. Modalità flessibili di gestione della prestazione lavorativa
    • Work life balance (bilanciamento vita-lavoro), sperimentando nuove forme lavorative utili a migliorare la qualità della vita dei dipendenti.
    • Soluzioni di flessibilità organizzativa utili a effettuare la prestazione in luoghi e tempi diversi da quelli aziendali, attraverso una gestione più autonoma della giornata lavorativa (Es. Smart Working, art. 27 CCNL)
    • Valorizzazione del Part Time come soluzione bilanciare il rapporto vita-lavoro,
  3. Gestione intergenerazionale e turn over aziendale
    • Confermata la volontà di promuovere tutte le iniziative in grado di sviluppare il sistema di formazione e riqualificazione in azienda.
    • Dotazione di un Fondo di solidarietà per sostenere detti percorsi e per agevolare l’esodo delle risorse che hanno i requisiti necessari.
    • Prevedere, in occasione di implementazione dei piani aziendali, specifici incontri sulle azioni di politiche attive del lavoro utili ad accompagnare i processi di ristrutturazione.

All. 22 – Verbale di accordo sulla Rappresentanza

1) Misura e certificazione della rappresentanza

  • Poste Italiane provvederà ad effettuare la rilevazione del numero delle deleghe dei dipendenti iscritti alle OO.SS. firmatarie.
  • Poste Italiane comunicherà entro il mese di marzo dell’anno successivo la media delle iscrizioni, di ogni singola O.S., ottenuta dividendo per 12 la somma delle rilevazioni mensili effettuate in virtù delle deleghe.
  • Poste Italiane, entro maggio dell’anno successivo a quello di rilevazione, provvederà a ponderare il dato associativo con il dato elettorale delle ultime elezioni RSU, determinando una media semplice tra le percentuali dei due dati, con un peso del 50% per ciascun dato.
  • Ai voti conseguiti da ciascuna O.S., ove siano presenti le RSA o non ci sia forma di rappresentanza, verrà sommato il numero degli iscritti risultanti nelle unità produttive con più di 15 dipendenti.
  • Il risultato che ne deriva sarà utile a verificare il raggiungimento della soglia del 5% (necessario per l’accesso alla contrattazione collettiva nazionale)

2) Forme di rappresentanza

  1. A) Forme di rappresentanza nelle aziende del gruppo
  • Viene concordato che in ogni Azienda del Gruppo, con più di 15 dipendenti, sia costituita, dove non già presente, una sola forma di rappresentanza.
  • Le RSU in Poste italiane, Postel Poste Vita e Poste Mobile
  • Le RSA in Poste Assicura, PosteTutela, EGI, BancoPosta Fondi.
  • Alla scadenza di quest’ultime le OO.SS. che rappresentano il 50%+1, potranno decidere il passaggio alle RSU.
  1. B) Rinnovo/Costituzione delle rappresentanze Sindacali nelle aziende del gruppo
  • In Poste italiane, Postel, Poste Vita e Poste Mobile, sarà stabilita la data delle elezioni entro il 31.12.2017
  • Nelle altre aziende, se presenti le RSA devono essere rinnovate entro l’anno 2017, ove non già presenti, in qualsiasi momento.
  1. C) Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
  • Le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza sono elette nell’ambito delle rappresentanze aziendali(RSU/RSA)
  • Nelle aziende sotto i 15 dipendenti, il Rappresentante dei lavoratori è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; se non perfezionata l’elezione, verrà temporaneamente designato dalle OO.SS. un “RLS di prossimità” tra i Rappresentanti Aziendali

3) Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva

  1. A) Contrattazione Collettiva Nazionale
  • Sono ammesse alla Contrattazione collettiva solo le OO.SS. che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5%
  • La negoziazione sarà avviata sulla base della piattaforma presentata dalle OO.SS. che abbiano il 50%+1 della rappresentatività.
  • Il CCNL sottoscritto formalmente dalle OO.SS. che rappresentano il 50%+1 ed approvato a maggioranza semplice da parte dei lavoratori, sarà esigibile erga omnes.
  • La sottoscrizione formale dell’accordo costituirà atto vincolante tra le parti.
  • Tutte le OO.SS. firmatarie della presente intesa, le rispettive strutture territoriali nonché le RSU/RSA, daranno piena applicazione al CCNL e non promuoveranno iniziative di contrasto al contratto stesso.
  • In occasione del rinnovo del CCNL, sarà riconosciuta un’ora supplementare alle 10 ore previste, per la partecipazione alle assemblee sui luoghi di lavoro.
  • Se nel corso dell’anno le ore residue non risultassero sufficienti allo svolgimento delle assemblee verrà anticipata un’ulteriore ora spettante nell’anno successivo.
  1. B) Contrattazione Collettiva Aziendale
  • Si esercita con le modalità e per le materie delegate dalla legge o dal CCNL
  • Titolari della contrattazione sono le OO.SS. firmatarie il CCNL congiuntamente alle RSU/RSA
  • I contratti collettivi aziendali sulle materie demandate sono esigibili “erga omnes” e vincolano le OO.SS. firmatarie della presente intesa, se approvati dalla maggioranza delle RSU o delle RSA.
  • Molestie e violenza possono essere esercitate da un punto di vista fisico, psicologico e sessuale e possono essere costituite da episodi isolati o sistematici, anche volti alla vessazione.

1) Descrizione

  • Le molestie si verificato quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro;
  • La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro.
  • Possono essere messe in atto da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori, con lo scopo di violare la dignità, nuocere alla salute, creare un clima di lavoro ostile.
  • Molestie e violenza possono essere esercitate da un punto di vista fisico, psicologico e sessuale e possono essere costituite da episodi isolati o sistematici, anche volti alla vessazione.

2) Prevenzione, individuazione e gestione degli eventuali casi di molestie e violenza

  • La prevenzione, l’individuazione e la gestione dei casi di molestie e violenza nei luoghi di lavoro saranno esaminati nel corso di un incontro che si terrà entro 6 mesi nell’ambito del “Comitato per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità” (art. 5 CCNL), al fine di dare sostegno nell’eventuale processo di reinserimento lavorativo ai lavoratori vittime di molestie o violenza.
  • Ogni processo garantirà discrezione e riservatezza a protezione dei soggetti coinvolti e nessuna informazione sarà resa a terzi.
  • Le false accuse, se comprovate possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.

3) Dichiarazione comune di non tollerabilità

  • L’Azienda si è impegnata ad adottare una dichiarazione riferita alla non tollerabilità dei comportamenti che configurano molestie o violenze nei luoghi di lavoro.

All. 23 – Diritto di assemblea

  • Le OO.SS. confermano la volontà di prestare massima attenzione nella programmazione delle assemblee, cercando di evitare disagi, in particolar modo, il primo giorno del mese (pagamento delle pensioni).

All. 24 – Fondo aperto di assistenza sanitaria integrativa

  • L’adesione su base volontaria può essere effettuata dai lavoratori delle aziende che applicano il CCNL, in servizio al 30.11.2017.

Prestazioni

  • Il fondo eroga rimborsi spese mediche per:
    • In caso di ricoveri ospedalieri
    • Prestazioni extra ospedaliere
    • Prestazioni odontoiatriche
    • Prestazioni in caso di non autosufficienza

Ammontare del contributo al fondo

  • Contributo dell’Azienda per la versione “Base” € 12,50 mensili.
  • Contributo dei dipendenti per versione “Plus” € 123,00 annui.
  • Estensione “Base” al nucleo familiare € 225,00 a carico dipendente
  • Estensione “Plus” al nucleo familiare € 409,50 a carico dipendente

Modalità di versamento del contributo e assenze dal lavoro

  • La quota contributiva del dipendente verrà prelevata dalle competenze mensili.
  • In caso di assenza sono mantenuti gli istituti e le trattenute mensili dalla busta paga.

Decorrenza dell’iscrizione al Fondo

  • L’adesione del dipendente ed eventualmente del nucleo familiare, se fatta entro e non oltre il 31.03.2018, decorrerà dal 01.01.2018, se fatta oltre tale data, dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  • Per gli assunti dopo il 31.03.2018 il fondo decorre dal termine della prova o dalla data di assunzione se non presente, se l’adesione è effettuata entro 3 mesi dalla stessa, altrimenti dal 1° gennaio dell’anno successivo.

In caso di variazione del nucleo familiare va effettuata la comunicazione entro 2 mesi dall’evento.

Cessazione del rapporto di lavoro

  • L’adesione del dipendente ed eventualmente del nucleo familiare, se fatta entro e non oltre il 31.03.2018, decorrerà dal 01.01.2018, se fatta oltre tale data, dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  • Il dipendente cessato e il suo nucleo familiare potranno usufruire della copertura del fondo nella versione base fino al compimento del 75° anno di età.
  • Se un componente del nucleo familiare compie il 75° anno prima del dipendente cessato decadrà lui soltanto dalle coperture assicurative, mentre se li compirà prima l’ex dipendente, decadrà tutto il nucleo familiare.

All. 25 – CRAL

  • Azienda e OO.SS. esamineranno le problematiche inerenti il CRALPoste entro gennaio 2018.

All. 26 – turni H24

  • Azienda e OO.SS. esamineranno le problematiche connesse al maggior disagio dei turnisti H24 entro 3 mesi dalla sottoscrizione del CCNL.

 

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