Decreto Legge 17 marzo 2020: Permessi e 104

19 Marzo 2020

Il 17 marzo è entrato in vigore il Decreto Legge n. 18/2020 contenente le prime indicazioni sulle misure per il sostegno economico dei lavoratori connesse all’emergenza epidemiologica del Covid-19.

Ferme restando le necessarie ulteriori integrazioni che interverranno in conseguenza dell’emanazione delle disposizioni attuative da parte degli Enti competenti, si riportano di seguito le principali misure introdotte dalle nuove norme.

MISURE PER I GENITORI IN CONSEGUENZA DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI

Per la durata della sospensione dei servizi scolastici di ogni ordine e grado, sono introdotte le seguenti misure.

1) Congedo indennizzato al 50%

I genitori di figli di età non superiore ai 12 anni possono fruire, a partire dal 5 marzo scorso (e quindi con efficacia retroattiva), di uno specifico congedo indennizzato al 50% della retribuzione per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 15 giorni complessivi tra i genitori. La fruizione del beneficio è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che l’altro genitore presente nel nucleo familiare non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa oppure non sia disoccupato o non lavoratore.

I 15 giorni complessivi di congedo indennizzato al 50% sono riconosciuti ai genitori di figli con handicap grave a prescindere dall’età del figlio (non si applica quindi il limite dei 12 anni di età), purché quest’ultimo sia iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in un centro diurno a carattere assistenziale.

2) Congedo non indennizzato

I genitori di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni possono fruire di un congedo non retribuito per tutta la durata della sospensione dei servizi scolastici. Anche per la fruizione di questo congedo, al pari di quello indennizzato, è necessario che l’altro genitore presente nel nucleo familiare non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa oppure non lavoratore.

3) Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting

In alternativa al congedo indennizzato di cui sopra, i genitori possono scegliere di optare per la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi scolastici.

Le modalità operative per accedere ai congedi di cui sopra, per effettuare la conversione del congedo parentale “ordinario” in congedo indennizzato e per la fruizione del bonus per i servizi di baby-sitting saranno stabilite dall’INPS, alle cui indicazioni tutti i datori di lavoro ed i dipendenti si dovranno attenere.

PERMESSI EX LEGGE 104/1992

I lavoratori titolari dei permessi ex legge 104/92 potranno richiedere, in aggiunta ai 3 giorni di permesso mensile, ulteriori 12 giornate complessive di permesso da fruire tra i mesi di marzo e aprile 2020.

Tali 12 giornate spettano sia ai lavoratori portatori di handicap che ai dipendenti che assistano un loro familiare con handicap in situazione di gravità e che siano già autorizzati a fruire dei 3 giorni di permesso mensile.

La richiesta di tali giornate di permesso potrà avvenire mediante la compilazione del modulo allegato al presente comunicato.

ASSENZE PER QUARANTENA EQUIPARATE A MALATTIA O RICOVERO

Le nuove disposizioni di legge prevedono che il periodo trascorso dai lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sia equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non sia computabile ai fini del periodo di comporto. I lavoratori che si trovino o si siano trovati in una delle condizioni sopra elencate saranno contattati dalla propria Funzione di Gestione del Personale, ai fini dei necessari adempimenti.

Il decreto prevede inoltre che siano equiparate a ricovero, fino al prossimo 30 aprile, le assenze dal lavoro dei dipendenti prescritte dalle Autorità Sanitarie nei confronti dei dipendenti:

  • in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992;
  • in possesso del riconoscimento di disabilità non grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992 per i quali sia certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Anche per tutte le casistiche di assenza equiparata a malattia e ricovero verranno fornite, mediante le Funzioni di Gestione del Personale, ulteriori indicazioni.

ASSENZA DAL LAVORO PER POSITIVITA’ A COVID-19

I lavoratori che versino in uno stato di malattia in quanto affetti da COVID-19 devono produrre il certificato di malattia redatto dal medico curante secondo le consuete modalità telematiche.

Sarà cura dell’Azienda tenervi aggiornati non appena saranno fornite le necessarie indicazioni da parte degli Enti preposti.

 

Modello_Permessi_Mensili_Aggiuntivi.PDF

 

Gazzetta Ufficiale del 17/03/2020.pdf

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